Via Los Angeles 157 - 06081 Santa Maria degli Angeli (Fraz. Assisi) PG
320 6780664
info@tizianopellegrini.com

Bisogni Educativi Speciali: cosa sono?

In una certa fase del proprio sviluppo o in maniera continuativa può accadere che alcuni alunni per motivi fisici, psicologici o sociali necessitino di un’attenzione speciale da parte della scuola, alla quale è richiesta una risposta personalizzata e adeguata alle esigenze dell’allievo.  Le situazioni in cui possono trovarsi gli alunni, transitorie o stabili, costituiscono un ostacolo allo sviluppo dell’apprendimento cognitivo, sociale ed emotivo, con ripercussioni sull’ambiente che li circonda. I Bisogni Educativi Speciali (BES) comprendono quindi una categoria di alunni con problematiche diverse che arrecano uno svantaggio scolastico.

Quali sono i Bisogni educativi speciali?

  • L’area delle disabilità: ovvero tutti gli alunni con difficoltà certificate ai sensi della legge 104/92. Comprendono non solamente le disabilità intellettive, o i disturbi dello spettro autistico di grado severo, ma in generale tutte quelle condizioni deficitarie inerenti alle strutture o funzioni corporee a cui consegue uno svantaggio nell’autonomia quotidiana e nell’interazione sociale.
  • L’area dei disturbi evolutivi specifici. In questa categoria sono compresi quei disturbi in cui non vi sono compromissioni intellettive generalizzate, ma che comunque interferiscono con il pieno sviluppo delle potenzialità dell’allievo. Nello specifico i disturbi specifici di cui si parla sono:

  • L’area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. E’ una categoria molto ampia che comprende difficoltà:

    • emotive e motivazionali, difficoltà nella regolazione emotiva, ansia e disturbi dell’umore

    • comportamentali, disturbi della condotta bullismo e devianza da uso di droghe, disturbi del comportamento alimentare

    • psicoaffettive, come isolamento e ritiro sociale, eccessiva dipendenza o passività

    • in ambito famigliare, legate a contesti conflittuali, abusanti o trascuranti,

    • socio-economiche, basso reddito, difficoltà lavorative

    • linguistico-culturali, ovvero alunni stranieri, con lingue, usi e costumi differenti

Bisogna però specificare che BES non è un’etichetta diagnostica a sé stante ma una condizione particolare di ostacolo all’apprendimento dell’alunno, transitoria o persistente, che può essere legittimata in seguito ad una certificazione diagnostica o può essere individuata dalla scuola in base alla rilevazione nel bambino di problematiche emotive, relazionali o cognitive che ostacolino lo sviluppo delle sue potenzialità.

 

Individuazione e strumenti di tutela per l'alunno

Perché individuare i BES? Il fine ultimo è quello di rimodellare e personalizzare la didattica in funzione di una prospettiva inclusiva per tutti gli alunni, ovvero di un approccio didattico-educativo che accolga e valorizzi le diversità di ogni allievo, i punti di forza e i limiti, coinvolgendo e promuovendo la partecipazione dell’intero gruppo classe nel processo di apprendimento.

A livello pratico la scuola ha alcuni strumenti per riorganizzare la didattica in funzione delle difficoltà di un alunno. Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per i casi di certificati con Disabilità e tutelati dalla legge 104/92, e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni certificati con Disturbi evolutivi specifici su cui la scuola si attiva secondo le norme delle leggi 53/2003 e 170/2010. 

Il PEI è redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi Sociosanitari, con la collaborazione della famiglia. È un documento da produrre obbligatoriamente in seguito a una certificazione di disabilità. Viene redatto annualmente e contiene l’indicazione degli interventi didattico-educativi, degli obbiettivi da raggiungere (apprendimento, autonomia, socializzazione) e delle metodologie (materiali, orari, strumenti tecnologici) e forme di valutazione utilizzate per il monitoraggio dei risultati. 

Il PDP è un documento redatto nei casi di DSA o BES. Nel primo caso gli studenti hanno il diritto (secondo circolare del MIUR 8/2013) di usufruire delle misure di personalizzazione della didattica, fermo restando l’obbligo da parte delle famiglie di presentazione della diagnosi di DSA. L’unico limite temporale riportato nella circolare in cui presentare la certificazione è quello relativo al 31 marzo degli anni terminali di ciascun ciclo scolastico. Nel secondo caso invece la scuola non è tenuta a redigere il PDP ma può produrre il documento autonomamente sulla base di considerazioni didattico-pedagogiche, tenendo conto di eventuali diagnosi o relazioni cliniche. La scuola inoltre può avvalersi della collaborazione di esperti ma è comunque interamente responsabile dell’intero processo di stesura. Nel documento sono contenute le informazioni inerenti ai dati dell’alunno, alla tipologia del disturbo, alle attività didattiche individualizzate e personalizzate, agli strumenti compensativi e misure dispensative e alle forme di verifica e valutazione utilizzate.

 

Condividi e metti un like su: